La privacy dei nostri figli è un argomento delicato, molto spesso controverso. Per cercare di capirci qualcosa, abbiamo raccolto le opinioni di uno psicologo specializzato in prevenzione, formazione e sicurezza in rete ed un’avvocato, che ci hanno dato un quadro completo circa i rischi a cui possono essere esposti i nostri figli e a come fare per gestire al meglio la loro privacy… partendo da noi.
La privacy dei bambini sul web: come gestirla? Il parere dello psicologo
Di seguito riporto l’intervista fatta al dott. Stefano Bonato, psicologo, che si occupa di prevenzione e di formazione nelle scuole per quanto riguarda le tematiche del bullismo, cyberbullismo, sicurezza in rete, gestione delle tecnologie in famiglia, videogiochi. Il dott. Bonato collabora con Studio Psicologia Bassano, rete di professionisti che collaborano per la promozione del benessere e la prevenzione a livello individuale, familiare, nelle scuole e nel territorio.
1. Come dovrebbe approcciarsi un genitore nell’insegnare al proprio figlio la gestione della propria privacy in rete, senza mettergli paura? E come spiegargli i pericoli a cui potrebbe andare incontro?
Oggi la prima cosa da fare per insegnare la gestione della propria privacy è essere un buon esempio per il proprio figlio. Soltanto 6 o 7 anni fa gli utenti dei servizi di messaggistica e dei social network erano sopratutto adolescenti e pochi erano i genitori che utilizzavano queste nuove tecnologie di comunicazione e di socializzazione, quindi i giovani entravano in contatto con queste tecnologie attraverso i pari, solitamente alle scuole medie.
La sfida dei genitori, in quegli anni, era cercare di comprendere le dinamiche di questi nuovi contesti sociali, informarsi dei rischi e sensibilizzare i propri figli. Oggi le cose sono molto cambiate: i figli entrano in contatto con la tecnologia molto prima, spesso nei primi anni delle scuole elementari. Il contatto avviene sempre più spesso in casa, utilizzando lo smartphone e i social media che usano mamma e papà, imparano quindi il funzionamento dei social network osservando ciò che fanno loro.

2. Quali sono i comportamenti che noi genitori dovremmo adottare per dare il buon esempio ai nostri figli circa l’inserimento dei nostri dati su internet?
Per i bambini delle scuole elementari, la modalità con cui vedono gli adulti utilizzare questi strumenti è spesso percepita come “corretta”, per cui è altamente probabile che successivamente, quando gestiranno i propri profili, avranno una sensibilità alla privacy simile a quanto visto in casa. Se i figli vedono i genitori pubblicare continuamente dati personali, non dare importanza alla gestione del proprio profilo dal punto di vista delle impostazioni della privacy, condividere quotidianamente con il resto della rete foto e video, questi cresceranno percependo che sui social è normale fare così. Se i figli sono fotografati e condivisi dai genitori continuamente sulla foto profilo di WhatsApp, all’interno dei gruppi e sui propri post di Facebook e Instagram, oltre tutto senza chiedere loro un consenso, questi cresceranno percependo che così facendo non si corre alcun rischio e che non serve richiedere un consenso prima di pubblicare le informazioni altrui.
3. Quali sono i rischi che un genitore dovrebbe considerare mettendo on line foto o eventuali dati personali dei propri figli?
Condividere informazioni personali che riguardano la famiglia significa aumentare il rischio di dare ad estranei la possibilità di scoprire dove un bambino vive, gioca e va a scuola. Con queste informazioni a disposizione, per un eventuale adescatore o aggressore diviene molto semplice localizzare un bambino e/o altri membri della famiglia. Una volta condivise le foto, l’utente non può sapere se e come queste si diffonderanno in rete.
Secondo l’ Australian eSafety Commissioner, circa la metà delle foto di bambini individuate in siti illegali di pedopornografia provengono dai profili dei social media dei familiari. Ciò significa, in altre parole, che il mercato della pedopornografia si basa in buona parte sul materiale condiviso dai familiari dei bambini. Inoltre, c’è da dire che i bambini crescendo iniziano a sviluppare un senso di sé come individui e potrebbero iniziare a sentirsi in imbarazzo per i contenuti che i loro genitori postano su di loro sui social media. E’ difficile, se non impossibile, controllare la diffusione di foto e informazioni una volta pubblicate online ed un giorno, tali contenuti potrebbero essere utilizzati dai coetanei per mettere i vostri figli a disagio.
4. Ci sono soluzioni/accorgimenti da adottare per garantire la tutela dei bambini in rete?
Per quanto riguarda la gestione della privacy dei bambini sul web, la tutela dei bambini parte sicuramente dai genitori. Se un genitore vuole che immagini e informazioni dei propri figli non vadano in rete, non deve fare altro che smettere di inserire nei propri profili, o inviare ad altri, foto e informazioni sensibili che riguardano il bambino. Dovrebbe, inoltre, comunicare ad amici e parenti di non avere piacere che il proprio figlio venga fotografato e postato.
La privacy dei bambini sul web: come gestirla? Il parere dell’avvocato
Di seguito invece riporto le risposte all’intervista fatta all’avv. Beatrice Bellato, che si occupa di diritto civile, in particolare di separazioni, e collabora per Consulenza Legale Italia. L’Avv. Bellato ha riportato in modo completo ed esaustivo (compresi i riferimenti ai vari articoli e leggi a cui si fa riferimento) come la legge italiana si pone nei confronti della privacy dei minori sul web.
1. La legge tutela in qualche modo i minori sul web?
Per l’ordinamento giuridico, i minori sono soggetti deboli, devono essere tutelati da interferenze esterne. I rischi che potrebbero correre infatti sono diversi, ed è indubbio che la condivisione di immagini di minori sui social possa potenzialmente arrecare danno al bambino.
2. Sono i genitori i responsabili delle foto dei figli minorenni postate sul web? In che misura?
Il consenso richiesto per il trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, potrà, a seconda dell’età, essere prestato o dallo stesso minore oppure dal soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale.
Nello specifico, nel caso di minori dai 16 e i 18 anni, saranno questi ultimi a poter scegliere se prestare o meno il consenso al trattamento. Per le altre fasce d’età, invece, il consenso, per essere valido, dovrà essere prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in accordo fra loro e senza ledere l’onore, il decoro e la reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L.n. 633/41). Il legislatore italiano, con decreto di adeguamento del Codice Privacy (D. Lgs. 101/18 art. 2 quinquies), ha fissato il limite di età a 14 anni.
Di seguito il dettaglio relativo ai Social più diffusi:
- Facebook prevede che i minori di 13 anni non possano iscriversi e che i minori di 16 possano solo con il consenso del genitore;
- Whatsapp prevede che i minori di 13 anni non possano iscriversi e che i minori di 16 possano solo con il consenso del genitore;
- Twitter prevede che i minori di 16 anni non possono usare Periscope.
3. Quindi l’uso dell’immagine di minori sul web viene ritenuto lesivo della loro privacy?
Alla luce di quanto esposto, si può ritenere che l’inserimento di foto di figli minori sui social network debba considerarsi un’attività in sé pregiudizievole, anche in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web consente infatti la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità rendendo difficoltosa e inefficace le forme di controllo dei flussi informativi.
In Italia la pubblicazione di una fotografia online di un soggetto (minore di età) si inquadra pacificamente nel trattamento di dati personali e costituisce, per sua natura, un’interferenza nella vita privata del minore. Per tale motivo è necessario prestare attenzione nel pubblicare immagini di minori, anche se si tratta dei propri figli, tenendo a mente che per i minori degli anni 14 sarà sempre necessario – per la pubblicazione delle loro immagini – il consenso di entrambi i genitori e la pubblicazione dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore (v. L. 633/41).
Per i minori sopra i 14 anni dovranno essere tenute in considerazione le medesime disposizioni di legge, ma anche la volontà del minore stesso, tenendo presenti i doveri del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (in particolare il dovere di protezione).
In Italia per l’iscrizione ad un social network la legge prevede che il minore, di età superiore ai 14 anni, possa autonomamente prestare il consenso al trattamento (v. art. 8 del GDPR), salvo che la regolamentazione del gestore del servizio preveda diversi limiti di età. (Per Facebook, come detto, è previsto che i minori degli anni 13 non possano iscriversi e che i minori di 16 possano solo col consenso del genitore).
5. Sono sufficienti le misure proposte dai vari social? E in caso di fuoriuscita dati (per qualunque ragione) come su può agire?
Se è vero che la legge tutela il minore, sia nei confronti dei soggetti che trattano i suoi dati personali in maniera contraria a quanto consentito, sia addirittura nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale – attraverso condanne inibitorie e risarcitorie – il mondo dei social network e del web è sempre più incontrollabile. Anche i nostri “amici” di Facebook e i “followers” di Instagram potrebbero costituire un potenziale pericolo, dal momento che hanno accesso ai nostri dati, alle nostre foto e ai nostri video e non sappiamo quale uso possano farne.
È interessante sottolineare anche come sempre più spesso la possibilità di pubblicare foto dei figli minori divenga oggetto di specifiche clausole negli accordi di separazione e divorzio, il che le rende il gestire la privacy dei bambini sul web un argomento centrale. In particolare spesso si assiste alla ferma opposizione di uno dei genitori all’utilizzo delle immagini del figlio minore da parte del coniuge. In caso di disaccordo, la scelta operata dalla giurisprudenza è in favore del genitore che vuole rispettare la privacy dei figli, con emissione di provvedimenti inibitori e ordine di rimozione delle foto già diffuse.