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diventare genitori con la fecondazione assistita
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Diventare genitori con la fecondazione assistita: 6 cose da sapere

1. Cosa significa fecondazione assistita?

Si tratta di un insieme di procedure mediche che consentono di procreare a chi, a causa della sua sterilità o infertilità, non può farlo in maniera naturale.

Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita (o procreazione medicalmente assistita) è regolamentato in Italia dalla Legge 40/2004.

Tali tecniche si distinguono in tecniche di tipo “omologo” e “eterologo”.

Le prime prevedono l’utilizzo dei gameti (ovociti e spermatozoi) della coppia che avrà un rapporto genetico con il bambino.

Le seconde, invece, vengono utilizzate da chi non potendo utilizzare i propri gameti, si affida a un donatore esterno. La coppia non sarà legata o lo sarà solo in maniera parziale al bambino.

Entrambe le tecniche sono ammesse in Italia.

Photo by Luma Pimentel on Unsplash

2. Quando si può accedere alla fecondazione assistita in Italia?

ll ricorso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è consentito:

  • Quando sia stata accertata l’impossibilità di rimuovere – in altro modo – le cause che impediscono la procreazione;
  • Nei casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico;
  • Nei casi di infertilità o sterilità derivanti da causa accertata e certificata da atto medico.

Ciò significa che soltanto le coppie infertili o sterili possono accedere alla PMA.
Con un’eccezione, però.

Infatti, grazie all’intervento dei tribunali, e in particolare della Corte Costituzionale, oggi possono accedere ad un percorso di fecondazione assistita anche le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, in presenza di specifici requisiti di legge.

3. Chi può accedere alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) in Italia?

La legge 40/2004, all’art. 5, identifica i soggetti che possono accedere a tali tecniche e cioè le coppie di soggetti:

  • maggiorenni;
  • di sesso diverso;
  • coniugate o conviventi;
  • in età potenzialmente fertile; 
  • entrambi viventi.
Photo by Luma Pimentel on Unsplash

4. Dove si può intraprendere un percorso di procreazione assistita in Italia?

Gli interventi di fecondazione assistita devono essere effettuati nelle strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in uno specifico registro nazionale istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Registro Nazionale PMA).

Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità è disponibile un elenco dei centri di PMA autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione assistita.

5. Qual è lo status giuridico del bambino nato a seguito di fecondazione assistita in Italia?

Secondo l’art. 8 della legge 40/2004 i bambini nati a seguito di fecondazione assistita vanno considerati figli legittimi o riconosciuti della coppia che ha deciso di intraprendere il percorso di PMA. Quindi, dei soggetti che hanno consapevolmente assunto la responsabilità di farli venire al mondo.

Ciò vale anche nel caso di fecondazione eterologa e cioè quando si fa ricorso a un donatore di seme o a una donatrice di ovociti.

Infatti, in questi casi, il donatore di gameti non acquisisce nessuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi.

6. Divieti e sanzioni

Nonostante i numerosi interventi dei Tribunali, i divieti ancora oggi sussistenti in materia di fecondazione assistita sono i seguenti:

  • Divieto di accesso alla PMA per single e coppie dello stesso sesso;
  • Divieto di gestazione per altri (o maternità surrogata);
  • Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica;
  • Divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo.

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